
Progetto di legge regionale di iniziativa popolare
“Norme per il contenimento del consumo di suolo e la
disciplina della compensazione ecologica preventiva”
Art. 1 (Principi generali)
1. La Regione Lombardia promuove lo sviluppo sostenibile, la tutela delle
identità storicoculturali e la qualità del territorio.
2. In particolare, la Regione promuove e garantisce la tutela delle risorse
naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della
collettività e non possono essere consumati in modo rilevante e
irreversibile.
3. La presente legge stabilisce ulteriori criteri, indirizzi, metodi e contenuti
degli strumenti di pianificazione, affinché l’utilizzo di nuove risorse
territoriali avvenga solo se non esistono alternative quali la sostituzione
dei tessuti insediativi esistenti, ovvero la riorganizzazione e la
riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
4. Conseguentemente, la pianificazione del territorio comunale è attuata
in modo da garantire il contenimento del consumo di suolo e
l’eliminazione, la riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali
provocati.
5. A tal fine, la presente legge si ispira ai principi costituzionali della
funzione sociale della proprietà privata e del razionale sfruttamento del
suolo sanciti dagli articoli 42 e 44 della Costituzione, al principio della
minimizzazione del consumo di suolo di cui all’articolo 8, comma 2,
lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il
governo del territorio), nonché ai principi dello sviluppo sostenibile,
della tutela del paesaggio, di precauzione, di prevenzione e di
responsabilità per danno ambientale sanciti dalla normativa
internazionale e comunitaria.
Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica l’insieme degli
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atti, disciplinati dalla legislazione regionale, volti a tutelare il
territorio ovvero a regolarne l’uso e i processi di trasformazione;
b) interventi di nuova costruzione quelli definiti all’articolo 3, comma 1,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. Testo A);
c) interventi di compensazione ecologica preventiva le azioni
intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo
inedificato per compensare il consumo di suolo prodotto
dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità
di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra
porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale
consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive
risorse territoriali. Salvo i casi espressamente previsti dalla presente
legge, la compensazione ecologica preventiva non costituisce
compensazione di carattere finanziario.
2. La presente legge si applica a tutti gli atti e le attività di pianificazione
territoriale e urbanistica e alle conseguenti azioni di trasformazione del
territorio che comportano interventi di nuova costruzione.
Art. 3 (Carta del consumo di suolo)
1. Il consiglio comunale approva la carta del consumo di suolo nella
quale sono individuate e quantificate le aree libere da edificazione, le
aree edificate in uso e le aree edificate dismesse, degradate o,
comunque, inutilizzate o sottoutilizzate.
2. La carta del consumo di suolo è aggiornata almeno ogni due anni.
3. L’approvazione della carta del consumo di suolo costituisce
presupposto necessario e vincolante per l’approvazione degli atti e
dell’attività di pianificazione di cui all’art. 4, comma 1.
Art. 4 (Obbligo di riuso delle aree dismesse)
1. Gli atti e le attività di pianificazione comunale soggetti alle limitazioni di
cui all’art. 3, comma 3, e al comma 2, sono:
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a) l’individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all’art 8, comma
2, lettera e), della l.r. 12/2005;
b) l’individuazione degli ambiti di trasformazione di cui all’art. 10bis,
comma 4, lettera c), della l.r. 12/2005;
c) l’approvazione di programmi integrati di intervento di cui all'art. 87
della l.r. 12/2005 in variante agli strumenti urbanistici comunali
vigenti, che comportano l’occupazione di suolo inedificato;
d) l’approvazione dei progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che
comportano l’occupazione di suolo inedificato.
2. Gli atti e le attività di pianificazione comunale di cui al comma 1 sono
consentiti solo se non esistono nel territorio comunale aree già
urbanizzate non utilizzate, sottoutilizzate o dismesse, comprese le aree
industriali dismesse di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 2
febbraio 2007 n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia), compatibili con le trasformazioni in essi
previste. L’eventuale incompatibilità deve essere adeguatamente
motivata.
Art. 5 (Interventi di compensazione ecologica preventiva)
1. Gli interventi di compensazione ecologica preventiva consistono nella
realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati
permanenti, boschi, aree umide. A completamento di tali opere
ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologicoambientale
dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole
opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e
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rogge, in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo
della riqualificazione a verde ecologico.
2. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti alle seguenti
disposizioni ispirate al principio della compensazione ecologica
preventiva:
a) nel caso di interventi di tipologia infrastrutturale, ad esclusione delle
infrastrutture energetiche ed idrauliche nelle loro parti interrate, il
soggetto proponente stipula con il comune una convenzione per la
costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non inferiore
a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio
di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione, calcolata
come somma delle parti effettivamente coperte e delle parti di
rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza dell’infrastruttura, da
destinare a interventi di compensazione ecologica preventiva; la
superficie oggetto della convenzione può essere ridotta del 50 per
cento nel caso di infrastrutture di trasporto su ferro; in alternativa
alla costituzione di servitù, la convenzione può prevedere la
cessione gratuita al comune della superficie destinata alla
compensazione;
b) nel caso di interventi di tipologia diversa da quella infrastrutturale, il
soggetto proponente stipula con il comune una convenzione per la
costituzione di una servitù di uso pubblico della durata non inferiore
a novantanove anni, avente a oggetto una superficie pari al doppio
di quella oggetto dell’intervento di nuova costruzione, da destinare a
interventi di compensazione ecologica preventiva; la superficie
oggetto della convenzione può essere ridotta del 25 per cento nel
caso di edifici di classe energetica B o superiore e il cui effetto
indotto sulla mobilità privata sia irrilevante; in alternativa alla
costituzione di servitù, la convenzione può prevedere la cessione
gratuita al comune della superficie destinata alla compensazione;
c) nel caso di interventi per la realizzazione di opere pubbliche
comunali, il comune realizza la compensazione ecologica
preventiva secondo i criteri di cui alle lettere a) e b).
Art. 6 (Aree destinate alla compensazione ecologica preventiva)
1. Le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva di cui
all'art. 5 si considerano aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per
servizi pubblici o di interesse pubblico previste dalla legge ovvero dal
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piano dei servizi, comprese quelle destinate al verde pubblico. Sono
reperite all’interno del territorio comunale nel quale è previsto
l'intervento di nuova costruzione e sono espressamente qualificate
quale obiettivo prioritario di interesse regionale di cui all’articolo 20,
comma 4, della l.r. 12/2005.
2. Gli interventi e la scelta delle aree di compensazione ecologica
preventiva devono rispondere a esigenze e interessi collettivi e di
pubblica utilità. Le aree destinate alla compensazione ecologica
preventiva sono individuate nel piano delle regole di cui agli articoli 10
e 10bis
della l.r. 12/2005, come modificati dai commi 1 e 2 dell’articolo
9 della presente legge. Nei comuni con popolazione compresa tra
2.001 e 15.000 abitanti di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 12/2005
le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva sono
individuate nel piano delle regole. Le province, i parchi regionali e i
parchi locali di interesse sovracomunale possono emanare le linee
guida ovvero adottare progetti d’area che costituiscono riferimenti
prioritari per l’attuazione degli interventi di compensazione ecologica
preventiva.
3. Per la gestione e la manutenzione delle aree di compensazione
ecologica preventiva, il comune si avvale preferibilmente di coltivatori
diretti, imprenditori agricoli, ovvero di enti e associazioni che non
perseguono scopi di lucro.
Art. 7 (Titolo abilitativo e convenzioni per gli interventi di nuova
costruzione)
1. Il rilascio del titolo abilitativo degli interventi di nuova costruzione è
condizionato alla stipulazione della convenzione di cui all'articolo 5.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) l'individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica
preventiva;
b) la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare
senza alcun onere per il comune;
c) le modalità e i tempi di realizzazione delle opere stesse;
d) il termine di realizzazione degli interventi di compensazione
ecologica preventiva, che non deve essere superiore al termine
previsto per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di nuova
costruzione;
e) le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di
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compensazione ecologica preventiva.
3. L'efficacia del titolo abilitativo è sottoposta alla condizione sospensiva
dell'effettivo inizio degli interventi di compensazione ecologica
preventiva.
Art. 8 (Monetizzazioni)
1. E‘ consentita la monetizzazione degli oneri di cui alla presente legge, di
entità pari alla somma del valore di mercato delle aree di
compensazione ecologica più il valore delle relative opere, solo nei
seguenti casi:
a) per interventi di nuova costruzione di volume inferiore a 2.000 metri
cubi;
b) nel caso il richiedente abbia individuato aree anche agricole i cui
proprietari siano disponibili a stipulare con il comune le convenzioni
per la costituzione di servitù di uso pubblico per la valorizzazione
ecologicoambientale, della durata minima di novantanove anni, di
cui all’art. 5. In questo caso le monetizzazioni sono destinate ai
proprietari delle aree, sia a titolo di indennizzo per la costituzione
della servitù, sia per la realizzazione, gestione e manutenzione
degli interventi di compensazione ecologica.
Art. 9 (Norme di coordinamento)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’art. 10 della l.r. 12/2005 è aggiunto il
seguente punto 3bis):
“3bis):
le aree destinate alla compensazione
ecologica preventiva.”
2. Alla lettera f) del comma 7 dell'art. 10bis
della l.r. 12/2005 è aggiunto il
seguente punto 3bis:
“3bis:
le aree destinate alla compensazione
ecologica preventiva.”
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai
comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti di cui
all’art. 7, comma 3, della l.r. 12/2005 .
4. L’art. 41 della l.r. 12/2005 non si applica agli interventi di nuova
costruzione.
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Art. 10 (Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta
regionale emana criteri attuativi con particolare riferimento a:
a) i parametri utili per valutare i casi di eventuale incompatibilità di cui
all'articolo 4, comma 2;
b) i parametri utili per valutare la rilevanza degli effetti sulla mobilità
privata di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta
regionale emana i criteri per l'individuazione delle aree di
compensazione ecologica preventiva all'interno del piano delle regole
di cui alla l.r. 12/2005, come integrata dall’art. 9 della presente legge.
3. Sino all'approvazione del piano di governo del territorio, le aree di
compensazione ecologica preventiva sono individuate dal comune con
apposito atto, secondo criteri che rispondono a esigenze e interessi
collettivi e di pubblica utilità.
4. Nel periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e
comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,
è consentita la monetizzazione per tutti gli interventi di compensazione
ecologica preventiva.
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